La necessità che il fatto (di cui al comma 4 art. 18, legge n. 300/1970 e comma 2, art. 3 dlgs n. 23/2015) che supporta il licenziamento sia delineato esattamente in sede di contestazione risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale.
Licenziamento - Linsussistenza del fatto come ipotesi inclusiva della inesistenza della contestazione