Malattia - Svolgimento di attività extralavorative - Obbligo di buona fede e correttezza - Violazione - Licenziamento - Proporzionalità della sanzione - Sussiste
Deve essere confermata la sentenza di merito che abbia ritenuto legittimo e proporzionato il licenziamento per giusta causa del dipendente, con mansioni di operatore sanitario, che durante l'assenza per malattia abbia svolto attività lavorativa per proprio conto presso il bar di sua proprietà. Siffatta condotta, infatti, è assolutamente contraria agli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione della prestazione, lasciando presumere la simulazione della patologia dichiarata dallo stesso lavoratore che, in ogni caso, non era tale da impedire al dipendente lo svolgimento dell'attività di lavoro.
Malattia - Svolgimento di attività extralavorative - Obbligo di buona fede e correttezza - Violazione - Licenziamento - Proporzionalità della sanzione