04/08/2023


La S.C. con recentissima decisione, è ritornata sulle conseguenze in termini di responsabilità civile per il notaio in caso di violazione dei peculiari doveri connessi alla sua prestazione professionale. Infatti, con la decisione n.23600 del 2.8.2023, la 2^ sez. della Cassazione, ha ritenuto il notaio responsabile in quanto ha omesso di chiarire agli acquirenti tutte le conseguenze, anche potenzialmente negative, cui gli stessi sarebbero potuti andare incontro per effetto dell’accollo del mutuo, dato che questi ultimi, appunto in quanto privi di cognizioni tecniche specifiche, erroneamente ritenevano che, con la vendita e l’accollo del mutuo da parte dell’acquirente, si sarebbero liberati del mutuo, e pertanto avevano rinunciato all’ipoteca legale, ma tale loro aspettativa è rimasta frustrata in quanto la parte acquirente, dopo aver pagato la prima rata del mutuo, rivendeva l’immobile ad un terzo, parimenti resosi inadempiente. Per i giudici di legittimità, infatti, il notaio avrebbe dovuto chiarire ai venditori la differenza tra un accollo meramente interno, ed un accollo esterno liberatorio, non potendosi certo tale distinzione, foriera di importanti effetti giuridici per le parti, ricavare dal mero capitolato del mutuo; il rilievo di tale informazione, e la conseguente incidenza sulla violazione del dovere di consiglio e la discendente responsabilità civile del notaio, è stato dalla Corte evidenziato affermando che il corretto assolvimento del dovere di consiglio risulta funzionale al corretto assolvimento del compito istituzionale del notaio, quello di assicurare che l’atto rogato sia idoneo a svolgere la sua funzione tipica ed a permettere agli stipulanti di conseguire il risultato voluto. La pronuncia in questione appare indubbiamente corretta e condivisibile, ove si tenga presente, da un lato, che l'obbligo di informazione e consiglio costituisce un contenuto essenziale della prestazione professionale demandata dall’ordinamento al notaio e, dall’altro, quale conseguenza di tale premessa, che la violazione del relativo obbligo assurge fonte di responsabilità traducendosi nella violazione delle clausole generali di buona fede oggettiva e correttezza, ex artt. 1175 e 1375 c.c., che vengono in rilievo quali criteri determinativi e integrativi della prestazione contrattuale, conseguentemente imponendo al notaio il compimento di tutto quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi delle parti contraenti.


responsabilità civile notaio

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