29/08/2023


✅ La richiesta da parte del datore di lavoro di turni di reperibilità in misura di gran lunga superiore al massimo previsto dal CCNL comporta un'intollerabile sproporzione quantitativa della prestazione di lavoro e, conseguentemente, la violazione dei canoni di correttezza e buona fede. ✅ Il danno è in re ipsa (cd danno-evento), configurandosi la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità morale del lavoratore protetta dall'art. 2087 c.c. ✅ Non vi è pertanto necessità che il lavoratore provi alcunché in ordine ai pregiudizi patiti, poiché l'obiettiva misura dell'impegno lavorativo accertata in concreto determina "la negazione in sé di un tratto della vita personale e dunque un danno alla personalità morale del lavoratore, per essersi perduto il riposo ed essersi in tal modo realizzata una interferenza illecita nella sfera giuridica inviolabile altrui" ✅ In definitiva, l'abnormità della prestazione lavorativa configura ipso iure una lesione dei beni personalissimi del lavoratore meritevole di risarcimento in termini di danno da usura psico-fisica, essendo "fuorviante pretendere necessariamente l'esistenza di perdite-conseguenze diverse".


diritto riposo danno

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