03/10/2023


La Corte d’Appello di Catanzaro confermava una pronuncia di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Vibo Valentia, emesso per retribuzioni e TFR non percepiti da un lavoratore. Motivava detto rigetto affermando che l’accordo conciliativo, stipulato tra le parti davanti al Prefetto di Vibo Valentia, alla presenza di un rappresentante sindacale (accordo che, nella logica transattiva, prevedeva, fra gli altri, modalità e tempistiche di pagamento solo di parte di detti compensi), non era idoneo a rendere le rinunce non impugnabili ai sensi dell’art. 2113 cc. Secondo la Corte territoriale, in particolare, la Prefettura di Vibo Valentia non costituiva una delle sedi sindacali ex art. 2113 cc e l’accordo in questione non rispettava le modalità di stipulazione di cui all’art 412-ter cpc. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione la società datrice di lavoro, censurando, per quanto qui rileva, la sentenza laddove aveva ritenuto impugnabile l’accordo conciliativo in questione, fondandosi principalmente sulla sede e non – come avrebbe dovuto – sulla effettiva assistenza del sindacalista di fiducia del lavoratore. Gli Ermellini hanno, però, rigettato l’impugnativa, evidenziando, innanzitutto, che in tema di rinunce e transazioni nell’ambito di un rapporto di lavoro, per la inoppugnabilità delle rinunce, ai sensi dell’art. 2113 cc, della conciliazione intervenuta ex artt. 185, 410 , 411, 412 ter e 412 quater cpc è decisiva la effettività dell’assistenza sindacale, finalizzata a porre il lavoratore in condizione di conoscere pienamente l’oggetto delle proprie rinunce. In secondo luogo, i Giudici di legittimità hanno affermato che la Corte di merito non aveva escluso in astratto la validità di accordi come quello sottoscritto tra le parti davanti al Prefetto, alla presenza di un rappresentante sindacale, limitandosi soltanto a ritenere la fattispecie non riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 412-ter c.p.c., non trattandosi, in ogni caso, di conciliazione giudiziale o davanti alle Commissioni di conciliazione o in sede arbitrale. Tale non riconducibilità – hanno proseguito i Giudici di legittimità – derivava, però, in concreto, proprio dalla valutazione del difetto di effettiva assistenza sindacale (che emergeva dagli atti di causa), desumibile anche dalla sede non prettamente sindacale in cui era stato raggiunto l’accordo e dalla mancata previsione di modalità contrattuali collettive cui parametrare tale valutazione.


conciliazione sindacale

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