Con l’ordinanza suddetta, la Cassazione afferma che vanno retribuiti i tempi impiegati dagli infermieri per la vestizione e la svestizione della divisa e per il passaggio di consegne, essendo riferibili ad una diligente effettiva prestazione di lavoro.
Il fatto affrontato
Gli infermieri ricorrono giudizialmente al fine di ottenere la retribuzione per le operazioni di vestizione e svestizione e di passaggio di consegne, aventi una durata stimabile in circa 20 minuti per ogni giornata lavorativa.
La Corte di Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo però una durata inferiore delle predette attività pari a 10 minuti giornalieri.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che va computato nell'orario di lavoro, con conseguente diritto alla retribuzione aggiuntiva, il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la svestizione della divisa nel luogo di lavoro, nell’ipotesi in cui tale operazione sia importa dal datore per motivi igienici.
Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, va considerato meritevole di ricompensa economica anche il tempo impiegato per il cambio di consegne nel passaggio di turno, in quanto connesso, per le peculiarità del servizio sanitario, all'esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest'ultimo la continuità terapeutica.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società datrice, confermando il diritto degli infermieri a vedersi riconosciute le differenze retributive richieste.
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