28/12/2023


In tema di variazione dell’orario di lavoro [da tempo pieno a tempo parziale e viceversa], l’art. 6, comma 8 del D.lgs. n. 81/2015 prevede che "il rifiuto del lavoratore di concordare una variazione dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento". Pur rientrando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'oggetto del suddetto divieto, ciò non significa che il lavoratore con orario a tempo parziale non possa essere licenziato per la suddetta causale. In tale prospettiva deve essere anzitutto chiarito che le esigenze organizzative che sottostanno alla richiesta di variazione dell'orario da parte del datore di lavoro non possono rilevare, di per sé, come ragione oggettiva - esclusiva ed autosufficiente - di licenziamento. D'altra parte, nemmeno può essere precluso al datore di lavoro l'esercizio del recesso quando il rifiuto alla proposta di variazione dell’orario di lavoro entri in contrasto con le ragioni di carattere organizzativo che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1966, possono integrare un giustificato motivo oggettivo di licenziamento. In questo caso, tuttavia, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle esigenze economico-organizzative, in base alle quali la prestazione oraria precedente non può essere più mantenuta, nonché' il nesso causale tra le predette esigenze e il licenziamento. Il datore di lavoro deve altresì dimostrare che non esistano ulteriori soluzioni occupazionali [o altre alternative orarie] rispetto a quelle prospettate al lavoratore e poste alla base del licenziamento.


giustificato motivo licenziamento

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