21/03/2024


Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato [dando continuità alla posizione espressa già nel 2021] il principio secondo cui, qualora la parte che subisce il recesso [nel caso di specie il datore di lavoro] rinunci al periodo di preavviso, interrompendo immediatamente il rapporto di lavoro, essa non è tenuta a riconoscere la relativa indennità sostitutiva alla parte recedente [lavoratore dimissionario]. La Corte ricorda innanzitutto che l'istituto del preavviso adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso - che è atto unilaterale recettizio di esercizio di un diritto potestativo - le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto. Il tema della rinunciabilità del periodo di preavviso da parte del soggetto non recedente e delle conseguenze giuridiche di tale rinuncia è strettamente connesso e condizionato dalla soluzione che si intende dare alla questione circa l'efficacia reale o obbligatoria del preavviso. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta da diversi anni al superamento della tesi della natura reale del preavviso, ritenendo che, alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso abbia efficacia obbligatoria. Da ciò discende che la parte non recedente, che abbia rinunciato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del preavviso; alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente; la libera rinunciabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunciante effetti obbligatori in contrasto con le fonti delle obbligazioni indicate nell’art. 1173 c.c. Questo nuovo orientamento farà sicuramente discutere in quanto si pone in contrasto con quello secondo cui la parte che recede nel rispetto del preavviso, avrebbe diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del suddetto o in alternativa, qualora la parte non recedente rinunci al preavviso lavorato, alla relativa indennità sostitutiva.


preavviso indennità sostitutiva

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