25/03/2024


Cosa accade se a fronte dell’invito alla ripresa del servizio, non giunge alcuna comunicazione dal lavoratore che si è visto accogliere in giudizio la domanda di reintegrazione? Rispondendo a tale quesito, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 febbraio 2024 n. 3264, da una parte, ha ribadito il principio per il quale il termine di trenta di cui dal quinto comma dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori consente al lavoratore di ponderare adeguatamente l’adesione all’invito alla ripresa del servizio ovvero la richiesta del pagamento dell’indennità sostitutiva alla reintegrazione (pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto). Dall’altra parte, la Corte ha precisato che l’opzione del lavoratore soggiace al termine decadenziale di 30 giorni dalla ricezione della lettera datoriale di ripresa del servizio. Decorso tale termine, il rapporto di lavoro è da considerarsi definitivamente risolto. Questi i fatti. In esecuzione del provvedimento giudiziale di nullità del licenziamento, il datore di lavoro ha comunicato al lavoratore l’immediata ripresa del servizio con contestuale avviso che in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, il rapporto di lavoro si sarebbe automaticamente risolto. Decorsi inutilmente trenta giorni successivi dalla ricezione della predetta missiva aziendale, l’(ormai) ex dipendente ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo rivendicando il diritto al pagamento delle retribuzioni calcolate dalla data di pubblicazione della sentenza di reintegra sino all’esercizio dell’azione giudiziaria. A fronte dell’opposizione al decreto ingiuntivo da parte dell’azienda, il Tribunale ha accolto le richieste economiche del lavoratore limitatamente però a quanto maturato nel periodo tra la data della sentenza di reintegra e lo scadere dei trenta giorni dalla ricezione della lettera aziendale. Investita della questione, la Corte di Appello, richiamati i fatti, i conteggi e i pagamenti in corso, ha confermato la sentenza di primo grado. Avverso tale provvedimento, il lavoratore ha interposto un unico motivo di ricorso per Cassazione sostenendo la nullità della missiva dell’azienda in quanto recante un termine inferiore ai trenta giorni di cui all’art. 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori. Il ricorso del lavoratore è stato rigettato dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito come l’indicazione da parte del datore nella lettera di una data di ripresa del servizio anteriore allo scadere dei trenta giorni normativamente previsti non pregiudichi né la validità né l’efficacia di tale comunicazione. Ciò in applicazione del principio di conservazione del contratto di cui all’art. 1367 cod. civ., criterio interpretativo oggettivo dei negozi giuridici che, a tutela della certezza del diritto e dei traffici giuridici, scoraggia il permanere di situazioni di incertezza nell’ordinamento, attribuendo ad un atto giuridico il significato che gli consenta di esplicare effetti. Oltre a chiarire la validità ed efficacia della lettera di ripresa del servizio, con la predetta motivazione la Corte di Cassazione ha dimostrato come intorno ai canoni interpretativi in materia contrattuale continui ad evolversi il c.d. “diritto del lavoro vivente”. L’applicazione di tali criteri risulta (ancora) imprescindibile nell’inquadramento di fattispecie complesse, ad oltre ottanta anni dall’opera codificatoria dell’eminente e indimenticato civilista Cesare Grassetti.


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