È valido l’accordo collettivo aziendale nel quale si prevede, a fronte della rinuncia datoriale ai licenziamenti per motivo oggettivo per un periodo di 12 mesi, che l’indennizzo risarcitorio in caso di licenziamento illegittimo (individuale e collettivo) intimato dopo il periodo interdetto è contenuto in una soglia tra 1.500 e 3.000 euro. Fermo il diritto del lavoratore alla reintegrazione, la misura del risarcimento prevista dalle norme di legge può essere derogata tramite accordo di prossimità (art. 8 L. 148/2011)