Nella causa in questione il Tribunale di Nocera Inferiore ha confermato la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente da una Società. In sintesi, il lavoratore era caduto all’interno dell’unità produttiva e, a seguito di ciò, si assentava per infortunio superando il limite di conservazione del posto di lavoro (cd. periodo di comporto) di 180 giorni previsto dall’art. 188 del CCNL Terziario della Distribuzione e dei Servizi. La società, pertanto, procedeva al licenziamento per i motivi sopra esposti e il lavoratore lo impugnava giudizialmente sull’assunto che la caduta era imputabile ad uno stato non idoneo della pavimentazione con la conseguenza che, dovendosi ravvisare una responsabilità aziendale, le assenze per infortunio non potevano essere computate ai fini del periodo di comporto.
Nel corso del procedimento la Società dimostrava, da un lato, di aver approntato tutte le misure antinfortunistiche prescritte fornendo scarpe antiscivolo e altri dispositivi di protezione individuale nonché di aver attrezzato l’unità produttiva con un pavimento antisdrucciolo e, dall’altro, che la caduta era dovuta ad un evento accidentale non imputabile allo stato della pavimentazione. Il Tribunale, sulla base delle prove fornite dalla Società, ha escluso, pertanto, elementi di illegittimità del licenziamento non essendo stata peraltro provata, in senso opposto da parte del lavoratore, una condotta colposa del datore di lavoro riconducibile, in termini di nesso eziologico, con l’infortunio subito.
licenziamento comporto