Con l’ordinanza n. 16088/2024, la Corte di Cassazione ribadisce il concetto di immediatezza della contestazione in tema di licenziamento disciplinare.
I giudici rimarcano che va intesa in senso relativo, tenendo conto dei motivi che possono provocare un ritardo, tra cui il tempo necessario per accertare i fatti e la complessità della struttura organizzativa dell’impresa.
La valutazione è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando sorretta da una motivazione adeguata a priva di vizi logici.
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