Ciò che conta, per la quantificazione del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica del lavoratore autonomo, è il reddito dichiarato.
Nel caso in questione, la controversia aveva per oggetto il calcolo del risarcimento per la capacità lavorativa ridotta di un lavoratore autonomo, vittima di un sinistro stradale, che sosteneva come il risarcimento andasse calcolato sul reddito dichiarato al netto delle maggiorazioni derivanti dall’adeguamento degli studi di settore.
La Corte di Cassazione conferma però la tesi già sostenuta dai giudici di merito per cui il risarcimento va calcolato sul del reddito dichiarato, senza escludere le maggiorazioni in esame, richiamando l’art. 4 del decreto legge n. 857/1976.
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