la Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto: “la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore”.
Il fatto affrontato
Il lavoratore impugna giudizialmente l’accordo conciliativo sottoscritto con la società, ex art. 2103 c.c., in cui era stata concorda la riduzione della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo invalido il predetto accordo perché non stipulato in una sede protetta, bensì all’interno dell’azienda seppur alla presenza del rappresentante sindacale.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che, in tema di accordi conciliativi aventi ad oggetto diritti indisponibili, la protezione del lavoratore non è affidata unicamente all’assistenza del rappresentante sindacale, che deve essere deve essere effettiva per consentire al dipendente di esprimere un consenso informato e consapevole, ma anche al luogo in cui la conciliazione avviene.
Per la sentenza, infatti, si tratta di concomitanti accorgimenti necessari al fine di garantire, da un lato, la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e, dall’altro, l’assenza di condizionamenti di qualsiasi genere.
Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, non può considerarsi valida una conciliazione che, invece di essere sottoscritta in una delle sedi protette normativamente previste (la sede giudiziale, le commissioni di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, le sedi sindacali, i collegi di conciliazione e arbitrato), venga conclusa in azienda, seppur alla presenza del rappresentate sindacale.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, ritenendo invalida l’impugnata conciliazione.
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