22/10/2024


Con la sentenza n. 3430/2024, il Tribunale di Bari, in una controversia patrocinata dallo studio, ha rigettato il ricorso di un lavoratore che richiedeva il pagamento dell'elemento perequativo previsto dal CCNL Metalmeccanici, attraverso un'accurata disamina degli oneri di allegazione e prova gravanti sull'attore in merito agli elementi costitutivi della pretesa come definiti dal CCNL stesso. In particolare, si legge in motivazione: "Dal testo di detto articolo può ricavarsi come due siano sostanzialmente le condizioni perché sorga il diritto in capo a un lavoratore del settore metalmeccanico a detto elemento perequativo: 1) in azienda deve mancare una contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione (e, nel caso di specie, è incontestata una tale circostanza quantomeno per gli anni oggetto della richiesta attorea ossia a partire dal 2015); 2) la percezione da parte del dipendente nel corso dell'anno precedente di un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal c.c.n.l. in argomento (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione). E’ parimenti rilevante osservare che la sussistenza di questi presupposti deve essere provata, sulla base del principio di cui all’art. 2697, comma 1, c.c. dal lavoratore. Ciò posto va osservato che parte ricorrente all’interno del ricorso non ha fatto alcun riferimento alla sussistenza di tali due presupposti di fatto e che l’insussistenza del secondo presupposto è stata specificamente contestata dalla resistente la quale, all’interno della sua memoria, ha fatto presente, su punto, di aver la corresponsione dell’indennità ISLO nel corso del rapporto. La corresponsione di tale posta, non prevista dal contratto collettivo applicato, è al contrario documentata dal 2016 alla cessazione del rapporto proprio sulla base dei cedolini paga (afferenti, appunto, il periodo successivo al 2016) depositate dallo stesso ricorrente e risulta, dai medesimi cedolini, sottoposta a contribuzione".


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