Un dipendente addetto a vigilanza privata veniva licenziato per giusta causa per un ritardo nella presentazione sul luogo di lavoro e la Suprema Corte risponde all'obiezione del dipendente circa una asserita tenuità del fatto in relazione alle previsioni del CCNL affermando che la valutazione del giudice di merito deve anche tenere in conto la proporzionalità della sanzione.
In tema di licenziamento disciplinare, la tipizzazione delle cause di recesso contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, potendo il catalogo delle ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo essere esteso in riferimento a condotte comunque rispondenti ai modelli previsti dalle fattispecie, ovvero ridotto, qualora ve ne fossero alcune non corrispondenti e, dunque, nulle per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che il giudice non può limitarsi alla verifica della riconducibilità del fatto addebitato ad una previsione contrattuale essendo tenuto a valutare in concreto la condotta e la proporzionalità della sanzione.
licenziamento giusta causa ritardo lavoro