Con recente decisione (11251/2025) la S.C. è tornata su un tema caldo, quello del vizio di motivazione e della nullità della sentenza, con particolare riferimento al caso in cui il giudice d'appello aderisca alle risultanze della CTU e contestualmente ricordando i limiti del controllo ex art. 360 c.p.c. Innanzitutto, la Corte richiama il quadro normativo costituito da: 1) art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. che prevede la nullità della sentenza come motivo di ricorso per cassazione; 2) art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. che impone l'obbligo di "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". Successivamente esamina i principi in tema di vizio di motivazione, affermando come, a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., il sindacato resti circoscritto alla verifica del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost.: vizio che può aversi in caso di: i) mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico; ii) motivazione apparente; iii) contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili; iv) motivazione perplessa ed incomprensibile. Soffermandosi in particolare sulla motivazione apparente, ribadisce che essa sussiste allorquando, pur materialmente esistente come parte del documento, non rende percepibili le ragioni della decisione, risultando inidonea a far conoscere l'iter logico seguito dal giudice. Con particolare riferimento all'adesione alle conclusioni della CTU, la Corte nella sentenza in esame ha stabilito che: i) il giudice può legittimamente aderire alle conclusioni del CTU senza necessità di esporre specificamente le ragioni della condivisione; ii) l'accettazione del parere tecnico costituisce di per sé motivazione adeguata, non censurabile in sede di legittimità; iii) tale adesione implica una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo seguito dal consulente. Con riguardo al profilo della contestazione in sede di legittimità delle valutazioni della CTU recepite in sentenza, afferma che il ricorrente è onerato di: i) trascrivere nel ricorso i passaggi salienti non condivisi della consulenza; ii) indicare il contenuto specifico delle critiche sollevate; evidenziare gli errori commessi dal giudice nel recepirla. Infine, con riguardo alla delimitazione del sindacato di legittimità, la Corte rileva che il vizio deve emergere direttamente dal testo della sentenza impugnata, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, non potendo la Corte procedere ad una diversa valutazione degli elementi probatori o ad una revisione del ragionamento decisorio. Indubbiamente, la decisione offre una ampia ed utile ricognizione dei principi in tema di vizio di motivazione, chiarendo che l'adesione alle conclusioni del CTU, quando accompagnata da un'effettiva valutazione del materiale probatorio e delle critiche sollevate dalle parti, non integra il vizio di motivazione apparente e non determina la nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.