l Tribunale di Trento accoglie il principio per cui la qualificazione della divisa quale dispositivo di protezione individuale non è elemento di per sé stesso sufficiente ai fini del riconoscimento in favore del lavoratore del c.d. "tempo tuta".
Come chiarito nel corpo della motivazione perché il tempo di vestizione/ svestizione sia da considerarsi rientrante nell’orario di lavoro e come tale fonte del diritto alla retribuzione, non è sufficiente la vigenza nell’ambiente di lavoro di prescrizioni che impongano al prestatore di indossare la divisa durante lo svolgimento delle prestazioni, ma è necessario che il tempo e il luogo di effettuazione della vestizione e svestizione siano imposti dal datore di lavoro (o esplicitamente, ossia alla luce di una disciplina vigente nell’ambito lavorativo o implicitamente, ossia alla luce o della funzione o della natura caratterizzanti la divisa, .. )
In ogni caso, ove sussista effettivamente un diritto alla retribuibilità del c.d. tempo tuta lo stesso risulta subordinato al computo dell’esatto orario di lavoro operazione nella quale il tempo occorso per lo svolgimento in condizione di eterodeterminazione dell’ attività accessorie alla prestazione
principale deve essere aggiunto, ma quello dedicato alle pause deve essere posto in diminuzione
tempo tuta