Con una recente ordinanza la S.C. è ritornata sul tema della condotta colposa concorrente del pedone nella produzione di un sinistro stradale, tematica che, indubbiamente, ricorre con non trascurabile frequenza nel contenzioso. Invero, non è raro scorgere comportamenti dei pedoni che, nell'attraversamento della strada, si mostrano tutt'altro che rispettosi di quanto prevede l'art. 190 del codice della strada, quasi che - soltanto perchè reputino di essere "protetti" dalle strisce bianche - si considerano esentati dal rispetto delle regole sulla circolazione stradale. Nel caso di specie, la Corte sottolinea ancora una volta che i pedoni devono improntare la loro condotta a doverosa prudenza e responsabilità, consapevoli del fatto sia che la loro condotta è il primo strumento di protezione della loro incolumità, sia che - e non appare meno rilevante - tale condotta influisce direttamente sulla sicurezza della circolazione stradale. Ed invece, nel caso deciso, l'ardimentoso pedone ha attraversato la strada scendendo direttamente dal marciapiedi proteggendosi con l'ombrello per la pioggia in corso, e quindi in una condizione (in particolare per lui) di ridotta visibilità, costringendo l'autista dell'autobus ad una brusca inchiodata per cercare di evitarlo: scena ripresa dalla telecamera installata sull'autobus, che ha immortalato la spericolata manovra di attraversamento compiuta dal pedone. Al quale, viene da pensare, forse con il riconoscimento del concorso di colpa al 50% tutto sommato non è andata troppo male, ove si consideri la indubbia spericolatezza della condotta del medesimo, per come descritta nella decisione (che avrebbe anche potuto fondare una affermazione di sua esclusiva responsabilità, visto che, di fatto, si è lanciato ad attraversare la strada sotto la pioggia e con la sua visuale coperta dall'ombrello, come emerso anche dalle testimonianze raccolte nei gradi di merito). Una volta di più deve ribadirsi che le regole della circolazione stradale valgono per tutti gli utenti della strada, anche per i pedoni, la tutela della cui incolumità non può certo ritenersi assicurata dalle sole "strisce bianche", se ad esse il pedone non associa la doverosa prudenza, attenzione e diligenza, come del resto anche la vicenda storica oggetto della suddetta decisione ha inequivocamente confermato...
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