26/08/2025


La sentenza in commento (Cass. 19697 del 16 luglio 2025) affronta una specifica e attuale tematica: l’incidenza delle condotte socialmente visibili (in particolare tramite i social media) sulla legittimità del licenziamento per giusta causa, in un contesto di crescente conflitto tra libertà del lavoratore e doveri contrattuali. Il caso nasce da un licenziamento disciplinare intimato da una società di capitali ad un di-pendente collaudatore, a seguito di un incidente stradale occorso il 15 giugno 2022 mentre questi era alla guida di un veicolo aziendale. L’addebito disciplinare includeva, oltre alla presunta guida imprudente e a velocità sostenuta, anche la realizzazione di un video (di 36 secondi), successivamente postato sul profilo social personale, nel quale il dipendente appariva intento a filmarsi alla guida, distraendosi dagli obblighi di prudenza. Secondo la prospettazione aziendale, la condotta nel suo complesso integrava una grave violazione degli obblighi contrattuali e delle norme di sicurezza stradale, sufficiente a giustificare il recesso per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 c.c. La tesi è stata respinta sia in primo che in secondo grado, con condanna dell’azienda alla reintegra ex art. 18, comma 4, Stat. lav. La sentenza impugnata ha ritenuto, in conformità al Tribunale, che la contestazione disciplinare imputasse al dipendente la realizzazione del video nel momento anteriore all'incidente e che tale addebito fosse infondato poiché il video era stato pacificamente realizzato un mese prima. Ha escluso i profili di colpa del lavoratore, sia per la mancata prova della velocità di marcia superiore al limite consentito e sia per le modalità dell'incidente e lo stato dei luoghi, ricostruiti in base al verbale dei carabinieri e alle prove raccolte. La società ha proposto ricorso in Cassazione articolato in cinque motivi, centrati, tra l’altro, sull’erronea interpretazione della contestazione disciplinare, sull’omesso esame di fatti decisivi (quali l’uso di vetture diverse nel video e nell’incidente), nonché su presunti vizi motivazionali e travisamenti probatori. Tutti i motivi sono stati rigettati, confermando la doppia conforme di merito


licenziamento per giusta causa

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