Il recesso disposto per il mancato superamento di un patto di prova geneticamente nullo, realizza una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, con il riconoscimento, quindi, della tutela reintegratoria. - (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 24201 del 29 agosto 2025)
patto prova superamento