03/09/2025


Il superminimo non è assorbibile in presenza di un uso aziendale contrario. La Corte d’Appello di Milano, Sez. lav, con la sentenza 7 luglio 2025, n. 552 conferma l’illegittimità dell’assorbimento del superminimo individuale operato dal datore di lavoro in presenza di un uso aziendale contrario. La decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’uso aziendale costituisce fonte normativa autonoma e vincolante, assimilabile ai contratti collettivi, e la sua disdetta richiede formalità e motivazioni specifiche. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 552/2025, ha confermato l’orientamento che tutela la continuità dei diritti retributivi e, quindi, l’illegittimità dell’assorbimento in caso di prassi aziendali consolidate in tal senso. Il giudizio trae origine dall’azione giudiziaria promossa da un lavoratore che contestava la legittimità dell’assorbimento del proprio superminimo individuale, operato a decorrere da febbraio 2018 in occasione dell’introduzione di un nuovo elemento della retribuzione (i.e. Elemento Retributivo Separato - ERS), previsto dal rinnovo contrattuale del 2017. Secondo il lavoratore, la decisione datoriale violava un uso aziendale consolidato, in forza del quale la società, per oltre un decennio, aveva sistematicamente evitato l’assorbimento dei superminimi in occasione di precedenti rinnovi contrattuali. Con sentenza n. 3945/2024, il Tribunale di Milano ha accolto integralmente il ricorso del lavoratore. Il giudice ha ritenuto fondata la tesi circa la sussistenza di un uso aziendale contrario all’assorbimento del superminimo, fondato su una condotta univoca e favorevole protrattasi per un lungo arco temporale. La Corte d’Appello di Milano ha integralmente confermato la decisione del Tribunale, respingendo l’appello della società. Il Collegio ha ribadito che l’uso aziendale si configura sulla base della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento datoriale favorevole, e che tale uso, una volta formato, ha efficacia vincolante, assimilabile a quella del contratto collettivo. In questo caso, l’azienda aveva per oltre un decennio evitato l’assorbimento dei superminimi, consolidando così una prassi che escludeva la possibilità di operare unilateralmente in senso contrario. Richiamando la recente ordinanza della Cassazione civile n. 12477/2025, la Corte ha ribadito che l’uso aziendale può essere disdettato solo con modalità rigorose: serve un atto univoco, formalmente espresso, motivato e diretto alla collettività dei lavoratori. La semplice modifica gestionale o l’inserimento unilaterale in busta paga di un assorbimento non bastano. Non è sufficiente neppure una generica contestazione dell’uso aziendale in giudizio: la parte datoriale, per sottrarsi agli effetti dell’uso, deve fornire prova specifica e documentale di casi in cui l’assorbimento sia effettivamente avvenuto in passato.


superminimo non assorbibile

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