17/09/2025


Se il convenuto eccepisce la inammissibilità della domanda attorea, pur rigettando nel merito tale domanda, ritiene infondata l’eccezione preliminare del convenuto, a seguito dell’appello dell’attore il convenuto che intende coltivare tale eccezione, quale condotta processuale deve adottare, nel giudizio di gravame? Con la decisione n. 24840 del 9.9.2025 la Cassazione risolve tale dubbio, individuando la corretta strategia processuale per il convenuto. Infatti, i giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio di diritto: "qualora il giudice di prime cure, con statuizione espressa, rigetti l'eccezione preliminare del convenuto volta a far valere l'inammissibilità di una domanda risarcitoria, poi respinta nel merito, la parte appellata che intenda ribadire tale eccezione ha l'onere di proporre gravame incidentale." La decisione si distingue per l’approfondimento con cui ha affrontato una questione processuale, offrendo un contributo determinante in termini sia di certezza del diritto che di efficienza processuale. Attraverso l'enunciazione del principio sopra richiamato, la Corte chiarisce che le questioni già affrontate e decise nel primo grado di giudizio non possano essere nuovamente sollevate in appello, se non nel rigoroso rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente. La struttura argomentativa della pronuncia poggia su una lettura approfondita e mirata dell’articolo 346 c.p.c., il cui obiettivo principale è assicurare la stabilità delle decisioni giudiziarie e, al contempo, prevenire azioni delle parti tese a eludere le restrizioni legislative inerenti la riproposizione delle questioni già esaminate. Degno di particolare rilievo appare il rigore con cui viene applicato il principio secondo cui domande e eccezioni respinte in primo grado devono essere esplicitamente reiterate nella fase di appello, di guisa che, in mancanza di tale riproposizione, esse sono automaticamente considerate rinunciate, sancendo così un chiaro limite alle strategie processuali dilatorie. Parimenti apprezzabile si rivela l'attenzione posta al principio che richiede l’obbligatorietà dell’appello incidentale per tutte le questioni oggetto della sentenza impugnata, siano esse trattate con espressa motivazione o indirettamente dedotte: tanto al fine di favorire una trattazione omogenea e coerente delle tematiche analizzate dai giudici di primo grado, assicurando che anche nel secondo grado di giudizio ogni aspetto sia valutato allo stesso modo. Nel contesto più generale, la sentenza si colloca in maniera armonica nel solco tracciato dalla giurisprudenza consolidata in tema di responsabilità stradale, riaffermando e ampliando l’approccio favorevole al cumulo delle azioni previste dagli articoli 141 e 144 del Codice delle Assicurazioni. Tale orientamento giurisprudenziale, confermato con rinnovato vigore, contribuisce in maniera decisa alla costruzione di un sistema normativo sempre più orientato alla salvaguardia del terzo trasportato, ponendo quest’ultimo in una posizione di tutela rafforzata e chiara. Nel complesso, la pronuncia merita condivisione da due diversi, ma complementari (nel contesto della vicenda sottoposta al suo esame) punti di vista. Da un lato, essa offre un'indiscutibile chiarezza sul piano processuale nel ribadire con fermezza il principio del gravame incidentale; dall’altro consolida un indirizzo interpretativo che privilegia il cumulo delle azioni risarcitorie, innalzando ulteriormente il livello di protezione giuridica accordato al terzo trasportato. Quanto al primo aspetto, essa si segnala per la nitidezza con cui affronta una rilevante questione processuale, offrendo un contributo significativo in termini di certezza del diritto e di economia processuale. La Corte, con il principio enunciato, garantisce che le questioni già decise in primo grado non possano essere riproposte in appello se non nel rispetto delle forme procedurali stabilite. La struttura della decisione si basa su una precisa interpretazione dell'articolo 346 c.p.c., finalizzata ad assicurare la stabilità delle sentenze e a prevenire comportamenti delle parti miranti a superare i limiti legislativi posti alla riproposizione di questioni già esaminate. Significativa si rivela l'applicazione, rigorosa e coerente, del principio per cui le domande e le eccezioni respinte in primo grado devono essere espressamente ripresentate in sede di appello, altrimenti vengono considerate rinunciate. Parimenti apprezzabile, inoltre, appare il richiamo al principio riguardante l'obbligatorietà dell'appello incidentale per ogni questione analizzata nella sentenza impugnata, sia essa espressa in modo diretto o indiretto, con un approccio che assicura che tutte le questioni esaminate dal giudice di primo grado siano trattate con uguale rigore sul piano processuale. Quanto al secondo aspetto, la decisione si innesta nella giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità stradale, confermando l'orientamento favorevole al cumulo delle azioni previste dagli articoli 141 e 144 del Codice delle Assicurazioni. Da tale ultimo punto di vista, consolida ulteriormente la linea già affermata dalla giurisprudenza di legittimità, contribuendo a delineare un sistema giuridico sempre più orientato alla tutela del terzo trasportato, in ossequio agli imput provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria.


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