19/09/2025


La responsabilità professionale – I presupposti della responsabilità professionale (dei medici e strutture ospedaliere); elementi soggettivi ed oggettivi, nonché valutazione dei danni effettivi. La sentenza richiede alcune puntualizzazioni alla luce dei rilievi dottrinari secondo cui la Suprema Corte avrebbe rimesso in discussione gli elementi costitutivi della responsabilità del medico e della struttura sanitaria. Il principio enunciato nella predetta decisione è così massimato: “In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità sanitaria il giudizio controfattuale va compiuto ponendo in relazione la condotta alternativa lecita con l’evento concretamente verificatosi, di cui si duole il danneggiato, ossia, chiedendosi se tale specifico danno era evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quella alternativa”. La Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la rilevanza causale della scelta di procedere al trattamento chirurgico, anziché conservativo, della patologia diagnosticata, ritenendo, con un ragionamento controfattuale errato, che l’intervento conservativo non avrebbe garantito la guarigione, anziché valutare se avesse potuto evitare il danno permanente neurologico lamentato dall’attore. La massima, anche alla luce del testo integrale della decisione, rende evidente che la Suprema Corte, valutando la fattispecie concreta in esame: un paziente lamentava di aver subito danni irreversibili – paralisi delle gambe – di seguito ad un intervento chirurgico, consigliato ed accettato, per ovviare a persistenti dolori alla schiena, che aveva dato luogo a due diverse ed opposte diagnosi: la prima attribuiva il male ad una sciatalgia, l’altra, ad un’ernia discale. In relazione alla prima (sciatalgia) il rimedio – ovviamente -, non era chirurgico ma terapeutico; quanto alla seconda, si prospettava un intervento chirurgico che – ad avviso del medico curante – avrebbe potuto risolvere la difficile situazione patologica. L’esito dell’intervento prescritto fu – purtroppo – del tutto negativo, determinando la paralisi di entrambe le gambe del paziente. La questione che si è posta, risolta in sede di legittimità, è limitata alla valutazione del nesso di causalità tra l’attività del chirurgo ed il danno riportato dal paziente: in altri termini questo ultimo (danno riportato dal cliente) è risultato essere la paralisi delle gambe, e non – come risulta evidente – la mancata eliminazione dei dolori causati dalla sciatalgia. Su questa constatazione – che non può essere messa in discussione – la Corte di legittimità ha – a nostro avviso correttamente – evidenziato il palese errore nella valutazione del nesso causale tra l’attività del chirurgo ed il danno lamentato, posto che la Corte di merito aveva raffigurato il danno nel fatto che i dolori alla schiena non erano stati risolti dall’intervento, mentre, nella realtà delle cose, il danno effettivo è consistito nella paralisi delle gambe. Siamo in presenza di un ragionamento logico-giuridico ineccepibile, meglio compreso se si considera che in tema di responsabilità medica per omissione, l’accertamento del nesso causale ed in particolare il giudizio controfattuale per stabilire l’effetto salvifico delle cure omesse, deve essere effettuato secondo un giudizio di alta probabilità logica, tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche delle contingenze significative del caso concreto, ed in particolare, della condizione specifica del paziente (Cass. pen. 21.11.2024 n. 2030). Nel caso di specie, la valutazione della Corte di merito appare manifestamente illogica per non aver tenuto conto della particolare connotazione del caso concreto, esplicando la valutazione della loro incidenza sul giudizio ipotetico. In altri termini, il giudizio controfattuale, vale a dire quello che si pone in netta correlazione con il danno subito dal paziente, è, nella specie, quello individuato dalla Cassazione: “Se, in luogo dell’intervento chirurgico, il paziente fosse stato sottoposto alla terapia prevista per eliminare la patologia e relative sofferenze, la paralisi denunciata si sarebbe o meno verificata?” La decisione è conforme al tema che si è posto: determinare il giudizio controfattuale appropriato alla fattispecie in esame. Questi sono i limiti e la portata della decisione in commento sicché – all’evidenza – non coinvolge e travolge gli specifici requisiti soggettivi che sono alla base della responsabilità in ambito sanitario.


responsabilità medico struttura sanitaria

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