La recente ordinanza la Corte di Cassazione ha ribaltato l’interpretazione sostenuta dal Ministero del Lavoro: le dimissioni presentate durante il periodo di prova possono essere revocate.
Il punto centrale: il lavoratore non perde il diritto a ripensarci, purché la revoca avvenga entro i termini di efficacia delle dimissioni e prima che il rapporto di lavoro si sia effettivamente estinto.
Questo significa che:
Il datore di lavoro non può considerare automaticamente intoccabili le dimissioni rassegnate in prova.
Il lavoratore gode di una tutela ulteriore, potendo rivalutare la scelta compiuta.
Si rafforza il principio di effettività della volontà negoziale, allineando la disciplina delle dimissioni in prova a quella ordinaria.
DIMISSIONI PERIODO PROVA