la recente ordinanza Cass. 11.11.2025 n. 29741 ribadisce un punto chiave: nel rito del lavoro il divieto di produrre nuovi documenti in appello non è affatto assoluto, se il documento è “indispensabile” e i fatti cui si riferisce erano già allegati (anche solo implicitamente) in primo grado, su basi istruttorie già tracciate.
Nel solco delle Sezioni Unite 10790/2017, la prova nuova è ammissibile se è idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale: confermando o smentendo la decisione impugnata senza lasciare zone d’ombra.
E ciò anche se la parte è incorsa per propria negligenza nelle preclusioni istruttorie di primo grado.
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