19/01/2026


Con una recentissima decisione la Cassazione pare aver portato a definitivo compimento un percorso interpretativo volto a rivisitare la nozione di caso fortuito rilevante ai sensi dell’art. 2051 c.c. e, quindi, ai fini della esclusione della responsabilità del custode (Cass, civ., sez. III, 15.1.2026, n. 806). Innanzitutto, viene ribadito che, da un lato, che il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile mentre, dall’altro, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione: il che comporta come rientri indiscutibilmente nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato, proporzionata alla misura in cui da tale modello si accerti, nel caso concreto, detta condotta risulti essersi discostata) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento. La conseguenza è che la condotta del danneggiato, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa) ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa. Su tale premessa – e qui si rinviene il punto di fondamentale interesse nell’ottica del superamento del precedente orientamento - nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito dovrà tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal modo, la Corte prende motivatamente le distanze e supera definitivamente il precedente orientamento che, al contrario, aveva ritenuto che, per integrare il nesso causale, la condotta del danneggiato non doveva presentarsi solo come colposa, occorrendo che la condotta medesima si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. n. 28537/2017: Cass. n. 26524/2020). Il messaggio è chiaro: la valutazione del giudice ai fini della verifica circa la sussistenza del caso fortuito deve essere rivolta ad accertare se il danneggiato abbia o meno tenuto, nelle circostanze del caso concreto, una condotta improntata alla normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, che gli avrebbe consentito di scorgere agevolmente, ed altrettanto agevolmente evitare, l’anomalia nella condizione dello stato dei luoghi. Un criterio, quello sopra indicato, che indubbiamente necessita di essere integrato allorquando, alla luce delle circostanze del caso concreto, emerga che il danneggiato aveva pregressa conoscenza della condizione dello stato dei luoghi (il che può accadere per le più diverse ragioni) poichè in tal caso il livello della diligenza richiesta alla persona indiscutibilmente si innalza, con le relative conseguenze. Il che, inevitabilmente, si riflette anche sul contenuto dell’onere probatorio che grava sul custode, con peculiare riguardo all’ipotesi in cui il preteso danneggiato sia stato in grado di fornire la prova dell’esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso. In tal caso, infatti, la relativa prova non può avere ad oggetto l'assenza di colpa di esso custode (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso) dovendo necessariamente avere un oggetto diverso: oggetto rappresentato dalla sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento. Appare senza dubbio auspicabile che tale importante revirement della Cassazione sia definitivamente recepito e parimenti applicato dai giudici di merito, per indubbie esigenze di giustizia sostanziale, da un lato, e per una auspicabile riduzione del contenzioso in sede di legittimità portato da doglianze (davvero non poche, a scorrere i repertori) relative alla ricostruzione ed applicazione concreta della esimente del caso fortuito di cui all’art. 2051 c.c.


caso fortuito

← Torna alle Novità