La Cassazione affronta il tema del demansionamento protratto nel tempo e dei criteri di accertamento del danno alla professionalità, con particolare riferimento a fattispecie anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015. Muovendo da una vicenda caratterizzata da una progressiva e articolata modifica delle mansioni di un quadro direttivo bancario, la Suprema Corte ribadisce la necessità di una valutazione in concreto dell'equivalenza delle mansioni, ancorata alla professionalità effettivamente acquisita dal lavoratore e al contenuto sostanziale degli incarichi assegnati.
In tema di demansionamento, per le fattispecie anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs. 81 del 2015, l'equivalenza delle mansioni non può essere valutata in via meramente formale sulla base dell'inquadramento contrattuale, ma deve essere accertata in concreto, avuto riguardo alla professionalità acquisita dal lavoratore, al contenuto effettivo delle mansioni precedentemente svolte e a quello delle nuove attribuzioni, nonché al grado di autonomia e responsabilità ad esse connesse. Il danno patrimoniale alla professionalità non è in re ipsa, ma può essere provato anche per presunzioni e liquidato equitativamente dal giudice di merito sulla base della durata del demansionamento e dell'incidenza sull'impoverimento professionale e sulle prospettive di carriera.
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