11/02/2026


Con la recente sentenza n. 1226/2026, la Suprema Corte, confermando il suo precedente orientamento, ha ritenuto valido un patto di non concorrenza posto contrattuale sottoscritto tra agente e preponente, pur in assenza di corrispettivo. In particolare, secondo i Giudici di legittimità: "la previsione dell'art.1751 bis c.c. introdotta con la L. n. 422 del 2000, secondo cui l'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, è derogabile nell'an e nel quomodo e non è dunque prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale (Cass.n. 23331/2024, Cass. n. 12127/2015)".


patto non concorrenza

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