12/02/2026


Con la sentenza n. 50/2026 del 22 gennaio, il Tribunale di Bergamo sottolinea un’importante precisazione: il criterio della “compatibilità terapeutica”. Non basta accertare che il lavoratore abbia svolto attività fisica durante la malattia. Occorre verificare, in concreto, se tale attività sia idonea a compromettere la guarigione oppure, al contrario, sia coerente con le prescrizioni mediche. Nel caso esaminato: - lavoratore affetto da sclerosi multipla aggravata da stato ansioso-depressivo; - partecipazione a partite di calcetto durante l’assenza; - medici curanti che raccomandavano attività fisica e mantenimento delle relazioni sociali. ⚖️ Il giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento, valorizzando la funzione terapeutica dell’attività svolta e superando automatismi presuntivi. ➡ Per le patologie fisiche, l’attività sportiva può essere elemento aggravante. ➡ Per i disturbi psichici o neuropsichiatrici, può invece risultare parte integrante del percorso di cura.


malattia lavoratore

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