Ai fini delle dimissioni del lavoratore per fatti concludenti, il rapporto di lavoro è validamente risolto dal lavoratore assente solo se siano trascorsi i 15 giorni previsti dalla legge o il termine espressamente previsto a tale fine dal Ccnl.
⚖ Lo ha affermato il Tribunale di Brescia, con sentenza del 27 gennaio 2026, chiarendo che le clausole disciplinari e le disposizioni sulle dimissioni per fatti concludenti perseguono finalità diverse: le prime mirano a individuare il limite di assenza tollerabile dal datore di lavoro, oltre il quale è possibile applicare la sanzione massima del licenziamento; le seconde hanno lo scopo di equiparare una situazione di mero fatto a un atto negoziale, richiedendo che non vi siano dubbi sulla situazione concreta e imponendo l’applicazione del termine di legge o del minor termine specificamente previsto dal Ccnl per rendere inequivocabile la volontà dimissionaria del lavoratore.
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