11/03/2026


La Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado che aveva annullato il licenziamento disciplinare intimato il 4 gennaio 2022 ordinando altresì la reintegrazione e condannando la società al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura massima prevista, ha dichiarato invece risolto il rapporto di lavoro e ha riconosciuto al lavoratore l'indennità ex art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2015 nella misura di 12,5 mensilità, oltre accessori. La Corte, in sintesi, ha rilevato che "il fatto materiale oggetto di contestazione - la simultanea sincronizzazione di centinaia di file di 'importanza strategica per la Società, in quanto afferenti alla configurazione e il funzionamento degli impianti, ai programmi di produzione, al personale e ai contenuti formativi' - non può essere ritenuto insussistente"; ha argomentato che tali fatti, per come evidenziati, non erano stati specificamente contestati dal lavoratore, che erano stati oggetto di una consulenza di parte e che trovavano riscontro nel contenuto di una richiesta di archiviazione presentata alla Procura della Repubblica di Treviso per il reato di accesso abusivo a sistema informatico. Ha poi considerato che: "la vicenda si è compiuta non solo in una giornata ove al lavoratore era interdetto l'accesso in azienda (essendo stato collocato in ferie) - egli, dunque, non poteva accedere ai locali aziendali e nemmeno espletare attività lavorative - ma anche in orario (verso le ore 06.00 del mattino) comunque inconsueto per svolgere attività lavorativa. Trattasi poi di condotta che non trova alcuna plausibile giustificazione con riferimento alle mansioni assegnate al ricorrente e, in particolare, laddove la produzione settimanale era già organizzata per quella settimana per cui non vi era ragione che giustificasse la sincronizzazione dei file relativi alla progettazione dei forni". "Accertata la rilevanza disciplinare dell'addebito quale comportamento riprovevole e quindi disciplinarmente rilevante sul piano disciplinare tanto da un punto di vista oggettivo che soggettivo ovvero di imputabilità della condotta all'odierno appellato", la Corte, tuttavia, ha giudicato "la trasgressione non... di gravità tale da integrare una giusta causa di licenziamento tenuto conto del canone generale della proporzionalità", "in assenza di prova da parte del datore di lavoro che lo scopo perseguito fosse la sottrazione, furto e/o impossessamento di dati e informazioni, in assenza di prova del danno arrecato nonché di mancata prova del trafugamento di dati riservati". Pertanto, la Corte, ritenuta la sussistenza del fatto disciplinarmente rilevante ma "la carenza di proporzionalità", ha somministrato la tutela prevista dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23 del 2015, applicabile al rapporto di lavoro dedotto in giudizio.


licenziamento disciplinare

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