20/03/2026


Demansionamento: il danno alla professionalità può essere liquidato anche in via presuntiva Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 1195/2026) torna su un tema centrale nel diritto del lavoro: la tutela della professionalità del lavoratore. Il principio ribadito è chiaro: non basta verificare il livello di inquadramento formale per escludere il demansionamento. Ciò che conta è l’effettiva coerenza delle nuove mansioni con la professionalità acquisita dal lavoratore nel corso della sua esperienza. 🔎 Secondo la Cassazione, il giudice deve valutare concretamente se il nuovo incarico: • preserva le competenze professionali maturate • mantiene un adeguato grado di autonomia e responsabilità • consente lo sviluppo della professionalità. Se le nuove mansioni risultano progressivamente svuotate di contenuto, anche a parità di livello e retribuzione, può configurarsi una dequalificazione professionale. ⚖️ Un elemento interessante della pronuncia riguarda la prova del danno. Il danno alla professionalità: ✔ non è automatico ✔ ma può essere dimostrato anche tramite presunzioni semplici, valorizzando elementi come la durata del demansionamento, la perdita di responsabilità o il confronto con la carriera dei colleghi. 💰 In questi casi, il giudice può procedere a una liquidazione equitativa del danno, spesso parametrata a una percentuale della retribuzione mensile per il periodo di dequalificazione (nel caso esaminato circa il 30% della retribuzione). 📍 Il messaggio per le imprese è chiaro: la gestione dello ius variandi non può tradursi in uno svuotamento della professionalità maturata dal lavoratore. La tutela della professionalità resta un limite sostanziale all’esercizio del potere organizzativo del datore di lavoro.


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