Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9 ottobre 2025, ha accolto le domande di un Quadro Direttivo di una società di telecomunicazioni, assistito da questo Studio Legale, con la collaborazione della collega avv. Caterina Scorrano, volte all’accertamento dell’illegittima dequalificazione subita per oltre 16 anni (dal 2008 all’attualità), con conseguente condanna della società al risarcimento del danno professionale e biologico.
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Il Giudice, ha ritenuto che, dalle dichiarazioni dei testi escussi, è risultata accertata la dequalificazione del lavoratore in quanto adibito a mansioni rientranti, anziché nel livello 7Q del CCNL Telecomunicazioni di appartenenza, al livello 5° del CCNL di settore (inferiore di tre livelli).
Il Tribunale ha conseguentemente accertato il diritto del ricorrente ad essere adibito a mansioni corrispondenti al livello 7Q di inquadramento, nonché il diritto a veder risarcito il danno che è conseguito all’illegittima condotta aziendale.
Con riferimento al danno, il Giudice ha ritenuto che l’adibizione del ricorrente a mansioni di inserimento dati abbia depauperato il bagaglio professionale posseduto dal medesimo, tenuto conto del suo iniziale livello di inquadramento, della durata della dequalificazione e del contenuto delle mansioni cui è stato adibito nel periodo di causa.
Tanto premesso, il lavoratore ha subito un danno adeterminato nella misura del 50% della retribuzione per il periodo dal 2008 e sino alla sentenza.
Inoltre, il Giudice ha accolto anche la domanda del ricorrente di risarcimento del danno biologico provocato dall’illegittima dequalificazione.
Infine, il Tribunale ha accolto anche l’ulteriore domanda del ricorrente relativa al riconoscimento dell’ulteriore somma di € 43.213,85, a titolo di illegittime ritenute fiscali relativamente alle somme erogate al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, per una dequalificazione accertata in un altro precedente giudizio relativo ad un periodo antecedente al 2008.
Le suddette somme dovevano essere corrisposte al lavoratore senza applicazione di alcuna ritenuta fiscale, trattandosi di emolumenti corrisposti a titolo di risarcimento di un danno professionale e, come tali, non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente.
In conclusione, il Giudice ha condannato la società al pagamento a favore del lavoratore per complessivi 700.000,00 euro.
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