Con l’ordinanza n. 7711/2026, la Corte di Cassazione torna sul tema del demansionamento, precisando i limiti dell’assegnazione a mansioni inferiori e i criteri di quantificazione del danno.
• Anche lo svolgimento di mansioni inferiori non prevalenti può integrare demansionamento, se sistematico e protratto nel tempo.
• La legittimità dell’assegnazione è ammessa solo per attività marginali o occasionali.
• La continuità nel tempo incide sia sulla configurabilità dell’illecito sia sulla prova del danno.
• Il danno può essere liquidato equitativamente, in base all’incidenza delle mansioni non coerenti.
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