Qualora il datore di lavoro prospetti per il dipendente la perdita dell’occupazione ove non accetti condizioni peggiori rispetto a quanto dovuto e da ciò derivi un ingiusto profitto, si configura il reato di estorsione, secondo l’articolo 629 del Codice penale. Così si è pronunciata la Corte di cassazione, con la sentenza 11253/2026, facendo luce su due fattispecie di reato contigue: l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, disciplinato dall’articolo 603-bis del Codice penale, e l’estorsione. Il caso riguardava la condotta tenuta da una società che aveva indotto alcune persone ad accettare condizioni lavorative illegittime a fronte della minaccia di licenziamento.
⚖ La Cassazione ha confermato l’orientamento che riconduce all’estorsione le condotte consumate nell’ambito del rapporto di lavoro che permettono all’agente di realizzare un ingiusto profitto derivante dallo sfruttamento cui è sottoposto il lavoratore. La ratio di tale orientamento si rinviene nel carattere plurioffensivo del reato di estorsione, in grado di arrecare un pregiudizio sia al lavoratore quale soggetto fisico, sia al suo patrimonio.
💡 La sentenza ricorda inoltre che il reato di intermediazione illecita, disciplinato dall’articolo 603-bis del Codice penale, è stato introdotto dal legislatore nel 2011 per contrastare il sempre più diffuso fenomeno del caporalato. Negli ultimi anni, anche in ambito giuslavoristico, si è tentato di regolare in modo stringente il fenomeno della somministrazione di lavoro nei suoi risvolti patologici, con la legge 56/2024 che ha restituito rilievo penale agli istituti della somministrazione abusiva e fraudolenta.
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