08/04/2026


Nel licenziamento per superamento del periodo di comporto, la prolungata inerzia del datore di lavoro successiva al rientro in servizio del lavoratore, può comportare una rinuncia all’esercizio del potere di recesso, con la conseguenza che le assenze pregresse, per le quali sia già intervenuta la rinuncia a licenziare, non possono essere successivamente recuperate nel calcolo del comporto per sommatoria ai fini del licenziamento. ⚖ La Cassazione, con ordinanza 7975/2026, ha ribadito il principio secondo cui, una volta che il dipendente rientri in servizio e il datore di lavoro lasci proseguire il rapporto per un apprezzabile periodo di tempo senza esercitare il recesso, tale inerzia assume il significato di rinuncia al potere di licenziare. La portata di tale rinuncia è circoscritta alle assenze già tollerate e all’origine del superamento del comporto, fermo il potere datoriale di licenziare in presenza di nuove assenze. ✅ Forte il monito alle imprese che rischiano di rinunciare al diritto di licenziare per superamento del comporto se non intervengono tempestivamente: viene riconosciuta efficacia giuridica all’incolpevole affidamento del lavoratore determinato dalla protratta inerzia aziendale.


licenziamento comporto

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