09/04/2026


’ordinanza n. 6988/2026 ribadisce che l’unica strada per far sì che una risoluzione consensuale consenta l’accesso alla NASpI è quella di incardinarla nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966. Come chiarito dalla Cassazione, infatti, la NASpI compete unicamente nelle situazioni tipizzate dalla norma di legge e l’ipotesi della risoluzione consensuale (che dà titolo alla prestazione di assicurazione sociale contro la disoccupazione involontaria) è relegata alla procedura di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (articolo 7 della legge 604/1966). In definitiva, la pronuncia mette ordine rispetto a interpretazioni estensive che tendevano ad ampliare indebitamente l’ambito della indennità mensile di disoccupazione. Sul piano pratico, l’ordinanza ribadisce che, nelle operazioni di esodo incentivato, ciò che rileva è la sequenza degli atti, non essendo sufficiente l’esistenza di un contesto di esuberi o il pagamento dello stesso incentivo. Ai fini del diritto alla prestazione, è necessario che la cessazione del rapporto sia formalmente riconducibile a un licenziamento o (per gli assunti prima del 7 marzo 2015) alla procedura ex art. 7 L. 604/66. In mancanza, la risoluzione consensuale resta una causa di cessazione per cui non spetta la NASpI, con conseguente rischio di ripetizione di quanto eventualmente percepito da parte dell’INPS.


NASPI

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