12/05/2026


Con la sentenza n. 5678/2025, la Corte d’appello di Milano ha affermato che una conciliazione in sede sindacale può beneficiare del regime di favore previsto dall’art. 2113, co. 4, c.c. (che esclude l’impugnazione dell’accordo conciliativo se avvenuto nelle c.d. “sedi protette”) solo se svolta nelle sedi e secondo le modalità esplicitamente previste dalla contrattazione collettiva applicabile. Questo perché, motiva la Corte, l'art. 412 ter c.p.c. stabilisce che "la conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative". Nel caso di specie, relativo a un rapporto di lavoro nel settore del trasporto merci, il verbale di conciliazione era stato sottoscritto alla presenza di un rappresentante sindacale ed era stato impugnato dal lavoratore entro i 6 mesi successivi. Poiché il contratto collettivo applicabile non disciplinava la conciliazione in sede sindacale, la Corte milanese ha escluso che l’accordo potesse beneficiare del regime di inoppugnabilità previsto dall’art. 2113 c.c., dichiarando l’inefficacia dell’accordo. Secondo la Corte, la previsione dell’art. 412-ter c.p.c. non costituisce un mero requisito formale ma un elemento costitutivo della fattispecie di conciliazione in sede sindacale, volto a garantire che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato. In questa prospettiva, solo le conciliazioni svolte secondo modalità e sedi espressamente individuate dai contratti collettivi sarebbero idonee a sottrarsi al regime ordinario di impugnabilità; ne deriva che, in mancanza di una disciplina collettiva che regoli la conciliazione in sede sindacale, l’accordo transattivo ivi concluso rimane impugnabile nel termine di sei mesi. Una simile interpretazione, tuttavia, appare discutibile. Il quarto comma dell’art. 2113 c.c. richiama una pluralità di modalità conciliative (artt. 185, 410, 411, 412‑ter e 412‑quater c.p.c.) per le quali sussiste la deroga rispetto al regime impugnatorio stabilito nei primi tre commi. In particolare, l’art. 411 co. 3 c.p.c. contempla la possibilità che la conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c. avvenga “in sede sindacale”, senza subordinare la sua efficacia all’esistenza di una regolazione collettiva. Diversamente, l’art. 412‑ter c.p.c. prevede che la conciliazione possa essere “altresì” svolta presso le sedi e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi: inciso che sembra delineare una fattispecie ulteriore e autonoma, non sovrapponibile a quella richiamata dall’art. 411. In questa prospettiva, la soluzione adottata dalla Corte sembra estendere il modello dell’art. 412‑ter a ogni conciliazione in sede sindacale, finendo per omologare istituti che il Codice di rito ha mantenuto distinti. Ne deriva una lettura restrittiva dell’art. 2113 c.c. che, pur ispirata a finalità di tutela del lavoratore, rischia di introdurre un requisito non espressamente previsto dal sistema normativo e di incidere in modo significativo sulla prassi delle conciliazioni sindacali.


conciliazione sindacale sede protetta

← Torna alle Novità