12/05/2026


Obbligo di ricollocazione equivalente (art. 42 d.lgs. n. 81/2008): In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, il datore di lavoro non può limitarsi a retrocedere il lavoratore. Deve preliminarmente tentare l’adibizione a mansioni compatibili ed equivalenti per inquadramento. La retrocessione è legittima solo come extrema ratio, e l’onere di dimostrare l’impossibilità di ricollocazione grava interamente sul datore. Configurazione del mobbing e dolo persecutorio (art. 2087 c.c.): L’animus nocendi non necessita di prova diretta. Può desumersi in via presuntiva da un quadro sistematico e prolungato di condotte lesive della dignità professionale e della salute (controlli ingiustificati, disparità di trattamento, richiami immotivati, negazione di permessi, demansionamento). Limiti del giudizio di legittimità (art. 360 c.p.c.): La Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Le censure che mirano a una diversa valutazione della prova testimoniale, delle risultanze istruttorie o della coerenza logica del convincimento del giudice di merito sono inammissibili, salvo il vizio di travisamento inteso come errore di percezione (Cass. sez. un. n. 5792/2024). 📝 Conclusione L’ordinanza n. 15893/2026 della Sezione Lavoro rappresenta un chiaro monito per le imprese: la gestione delle sopravvenute inidoneità fisiche e la tutela della salute psico-fisica del lavoratore non possono essere delegate a mere operazioni di downgrade gerarchico. Il datore di lavoro è tenuto a un obbligo di ricerca attiva di mansioni equivalenti e a garantire un ambiente di lavoro privo di condotte vessatorie sistematiche. La Cassazione, con rigore tecnico e fedeltà ai principi costituzionali e comunitari, conferma che il giudizio di merito, quando correttamente motivato e ancorato alle risultanze istruttorie, non può essere sovvertito in sede di legittimità attraverso censure generiche o tentativi di rivalutazione dei fatti.


demansionamento mobbing

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