La Cassazione, con la sentenza n. 8067/2026, torna su un punto che in studio e in payroll genera ancora errori pratici: quando il datore viene condannato a pagare somme ex art. 18 St. lav., il credito del lavoratore va riconosciuto al lordo.
Ma questo non significa che il datore, al momento del pagamento, debba sempre versare integralmente quella somma “in mano” al dipendente.
Il principio è più tecnico, e proprio per questo decisivo.
📌 La Corte distingue con nettezza tra titolo della condanna e modalità di esecuzione del pagamento.
La condanna resta parametrata al lordo.
Tuttavia, sul piano fiscale, il datore continua a operare come sostituto d’imposta e quindi, al momento del pagamento, deve effettuare le ritenute dovute.
Non c’è contraddizione: il credito si liquida al lordo, il pagamento si esegue secondo il regime fiscale applicabile.
📌 Ancora più interessante è il passaggio sui contributi previdenziali.
La sentenza ribadisce che non si possono confondere i piani.
E soprattutto conferma che, ai fini contributivi, conta la differenza tra nullità/inefficacia e annullabilità del licenziamento: distinzione tutt’altro che teorica, perché incide sul perimetro dell’obbligo datoriale e sulla quota a carico del lavoratore.
Qui il richiamo forte è alle Sezioni Unite n. 19665/2014, che la Cassazione riprende in continuità.
Per i consulenti del lavoro il messaggio operativo è chiaro:
non basta leggere il dispositivo e fermarsi alla formula “al lordo”.
Bisogna chiedersi subito:
➡️ quale voce si sta pagando;
➡️ quale regime fiscale si applica al momento dell’erogazione;
➡️ se, sul piano contributivo, siamo in un’area di nullità/inefficacia oppure di annullabilità del recesso.
È qui che si evita il vero rischio:
quello di trasformare una condanna già complessa in un secondo contenzioso su trattenute, contributi e corretta esecuzione del giudicato.
In diritto del lavoro, anche qui, il punto non è solo quanto si deve pagare.
Il punto è come quel pagamento va giuridicamente eseguito.
Voi come la vedete? Nella pratica, l’errore più frequente è sulla lettura del “lordo” o sulla gestione di fiscale e contributivo?