27/08/2026


La questione posta all'esame della Suprema Corte riguarda la riconducibilità o meno della indennità sostitutiva del preavviso nell'ambito dei "trattamenti retributivi" per i quali in via solidale è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 il committente. Nel dare sintetico conto delle ragioni che sorreggono l'uno e l'altro orientamento, è sufficiente osservare che mentre le pronunzie che ricomprendono nell'ambito della responsabilità solidale del committente l'indennità sostitutiva del preavviso valorizzano la natura retributiva che, unitamente al profilo indennitario, connota l'emolumento in oggetto (Cass. n. 27140/2024, Cass. 3247/2024, Cass. n. 12932/2021Cass. n. 20647/2019 Cass. n. 22322/2013, Cass. Sez. Un. 7914/1994), il secondo orientamento valorizza la affermazione - costante nel panorama della giurisprudenza di legittimità -secondo la quale la espressione trattamenti retributivi ex art. 29 comma D.Lgs. cit. deve essere intesa maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione, ad esempio, delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro (Cass. n. 28517/2019), ovvero del valore dei pasti allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale (Cass. n. 23303/2019). La giurisprudenza di legittimità, dopo risalenti pronunzie che configuravano la indennità sostitutiva del preavviso come avente sostanziale funzione risarcitoria, ponendola in relazione con l'inadempimento contrattuale (v. tra le altre, Cass. n. 4077/1974, Cass. n. 854/1980), è costante nell'escludere la natura risarcitoria dell'indennità sostitutiva del preavviso; tale approdo risulta in certo senso obbligato in quanto coerente con il fatto che il recesso dal rapporto di lavoro con effetto immediato costituisce (legittimo) esercizio di un diritto potestativo della parte recedente, comportante a carico della stessa solo l'obbligo accessorio della indennità sostitutiva del preavviso. In questa prospettiva l'indennità sostitutiva del preavviso si configura quale corrispettivo del diritto potestativo della parte recedente di determinare la immediata cessazione del rapporto di lavoro, in assenza del quale il lavoratore avrebbe avuto diritto alla retribuzione. Ed è proprio il nesso tra il mancato espletamento della prestazione lavorativa (che, ove resa, avrebbe dato diritto alla retribuzione, pacificamente ricompresa nell'ambito della solidarietà ex art. 29 comma 2 D.Lgs. n. 276/2003 a carico del committente) ed esercizio del diritto di recesso con effetto immediato da parte del datore di lavoro, che giustifica, ai fini di causa, l'accentuazione del profilo retributivo dell'emolumento in oggetto con riguardo alla responsabilità solidale del soggetto committente.


indennità sostitutiva del preavviso

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