01/09/2026


Essenziale, ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro domestico, è che la prestazione sia finalizzata al funzionamento della vita familiare, come conferma anche l’art. 1 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403, recante la disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari: tale previsione, nell’individuare i destinatari della normativa, fa riferimento allo svolgimento di mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare, rese nel contesto dell’abitazione del datore di lavoro (Cass., sez. lav., 1° aprile 2005, n. 6824). Al novero dei lavoratori domestici appartengono anche coloro che prestano la propria opera a beneficio di una comunità stabile di persone che convivano in modo continuativo e permanente sotto lo stesso tetto, senza uno scopo di lucro, nell’osservanza di un principio di mutua assistenza (in tal senso, già Cass., sez. lav., 31 marzo 1983, n. 2354, che esclude il configurarsi di tale comunità nell’ipotesi di una scuola allievi sottufficiali): la solidarietà affettuosa fra persone aventi una tale comunanza di vitto e di alloggio giustifica l’assimilazione alle famiglie,basate su vincoli di sangue (Cass., sez. lav., 30 agosto 2018, n.21446). Non è sufficiente per la qualificazione del lavoro domestico il nesso che intercorre tra le prestazioni lavorative e il funzionamento della vita familiare Nondimeno, tale prospettazione pretermette l’enunciato normativo contenuto nel primo periodo dell’art. 1 della legge n. 339 del 1958, che concorre a qualificare il rapporto di lavoro, identificandolo nella prestazione di un’opera continuativa o prevalente «presso lo stesso datore di lavoro». Invero, coessenziale alla tipologia del lavoro domestico è la destinazione della prestazione al funzionamento della vita familiare per soddisfare un bisogno personale del datore (Cass., sez. lav., 14 dicembre 2005, n. 27578). Occorre sempre una correlazione inscindibile tra le finalità della prestazione, legata al funzionamento della vita familiare, e il soddisfacimento dei bisogni personali del datore e non di un quivis de populo. La lettura diversa recide, per contro, tale legame, nell’ascrivere al lavoro domestico una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare e al soddisfacimento di bisogni di soggetti diversi dal datore di lavoro. Per questa via si giunge a collocare nell’alveo del lavoro domestico la scissione tra il datore di lavoro e il beneficiario della prestazione altera, dunque, la tipologia di un rapporto di lavoro che il legislatore ha plasmato secondo caratteri di marcata specialità legati anche alla condivisione della vita e degli spazi che s’instaura tra datore e prestatore per la peculiarità delle mansioni svolte.


colf e badanti

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