23/09/2026


l licenziamento per giusta causa e la prova attraverso presunzioni semplici Corte di Cassazione Sezione L Civile Ordinanza 11 settembre 2026 n. 25231 Nella censura di un ragionamento presuntivo o del mancato utilizzo di esso il ricorrente nel giudizio di legittimità non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (in termini, Cass. n. 10847/2007 cit.; v. Cass. n. 1234/2019) per restare nell'ambito della violazione di legge, la critica della sentenza impugnata deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto dal giudice, contestando o quello della gravità, perché difetta la cd. inferenza probabilistica rispetto al fatto noto, o quello della precisione, nel senso che la presunzione presenta inferenze probabilistiche plurime e non quella sola assunta dal giudice di merito, ovvero quello della concordanza, per avere il giudice impiegato dati fattuali tra loro dissonanti rispetto alla presunzione stessa; non può invece svolgere argomentazioni dirette puramente e semplicemente a infirmare la plausibilità del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi abbia operato ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione, dal momento che ciò implicherebbe lo sconfinamento della censura dal paradigma della violazione dell'art. 2729 c.c. (in termini, Cass. n. 18611/2021); in base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell'art. 2729, primo comma, c.c., suppone allora un'attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza; di contro, la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un'attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell'applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito.


licenziamento per giusta causa

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